Per effetto di una ennesima proroga
la scadenza per l’invio del modello 770 è stata fissata al 21/9/2015.
Il modello 770 (qui parliamo di
quello semplificato) è quello che deve essere inviato dai sostituti di imposta
che hanno erogato compensi nel corso del 2014 a lavoratori subordinati o
parasubordinati, oppure hanno erogato compensi assoggettati a ritenuta
d’acconto, come le collaborazioni occasionali oppure i compensi a
professionisti ed agenti.
Le eventuali violazioni commesse dai
sostituti di imposta, cioè i soggetti che hanno erogato questi compensi,
possono rientrare nei casi sanabili con il ravvedimento operoso, pagando
sanzioni ridotte.
La violazione può essere quella di
omessa applicazione della ritenuta ( il compenso al professionista è stato
pagato per intero, senza trattenere il 20%), oppure il semplice mancato
versamento della ritenuta, anche se applicata. Lo stesso dicasi nel caso di
dipendenti.
Le sanzioni sono rispettivamente del
20% e del 30%.
La riduzione della sanzione è pari ad
1/8 se si sana il proprio errore del 2014 entro il 21/9, data di invio del
modello 770. Nulla vieta di sanare anche in data successiva, con degli
abbattimenti rispetto alla sanzione intera sempre minori, ma solo fino a che
non sia notificato un atto impositivo (magari un avviso di accertamento).
Se il mancato versamento di ritenute
dovesse essere superiore alla soglia di 50.000 euro, si integra anche una
violazione penale, se essa non viene sanata entro la data di invio del modello
770 relativa all’annualità della violazione. Va infatti considerata l’eventuale
ipotesi di versare con il ravvedimento almeno l’importo necessario a portare
l’omesso versamento al di sotto della soglia di rilevanza penale (50.000 ),
entro il 21/9/15. Se si versa oltre quella data, come dicevamo, il ravvedimento
è valido anche se costa un po’ di più, ma non evita che questo omesso
versamento costituisca reato. E’ quindi una data da tenere in grande
considerazione.
Non ultimo, se compilando il 770 non
dovessero essere indicate le ritenute effettuate, potrebbe essere contestata
anche la sanzione da dichiarazione infedele, dal 100% al 200% delle ritenute
non versate. Massima attenzione quindi alla compilazione.