La fattispecie è nota a tutti, ed è
particolarmente variegata. Mi limito a segnalare, qui, alcune particolarità e
qualche novità.
Le prestazioni sanitarie rese alla
persona dalle figure professionali previste direttamente dalla normativa, che
sono varie ed elencate nelle istruzioni al modello di dichiarazione, sono
detraibili anche senza una specifica
prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento
attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal
professionista sanitario.
Per le spese sanitarie relative
all’acquisto di medicinali vanno conservati gli scontrini fiscali contenenti la
natura e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto
sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei
medicinali (non serve più la ricetta).
Per le spese relative all’acquisto o
all’affitto di dispositivi medici (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la
misurazione della pressione sanguigna), dallo scontrino o dalla fattura risulti
il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che
deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (se questa indicazione non
risulta dallo scontrino deve essere conservata la confezione del prodotto).
Le spese mediche si detraggono per
l’importo sostenuto superiore ai 129 euro e possono essere anche rateizzate in
quattro quote annuali di pari importo, quando siamo maggiori di euro 15.493,71
(vecchi 30 milioni di lire annue). Questo può essere utile se per esempio non ci sono
imposte sufficienti per assorbire la detrazione per quell’anno; così non vanno
persi e si possono recuperare gli anni successivi.
Segnalo inoltre che recenti chiarimenti dell’agenzia hanno affrontato la detraibilità di temi nuovi: mesoterapia
e di ozonoterapia, le prestazioni svolte da un “educatore professionale”, la
procreazione medicalmente assistita, la crioconservazione degli embrioni, anche
all’estero e le spese per la dermopigmentazione.
Nessun commento:
Posta un commento