lunedì 16 maggio 2016

Redditi 2016: le spese sanitarie detraibili


La fattispecie è nota a tutti, ed è particolarmente variegata. Mi limito a segnalare, qui, alcune particolarità e qualche novità.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali previste direttamente dalla normativa, che sono varie ed elencate nelle istruzioni al modello di dichiarazione, sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali vanno conservati gli scontrini fiscali contenenti la natura e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali (non serve più la ricetta).
Per le spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna), dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (se questa indicazione non risulta dallo scontrino deve essere conservata la confezione del prodotto).
Le spese mediche si detraggono per l’importo sostenuto superiore ai 129 euro e possono essere anche rateizzate in quattro quote annuali di pari importo, quando siamo maggiori di euro 15.493,71 (vecchi 30 milioni di lire annue). Questo può essere utile se per esempio non ci sono imposte sufficienti per assorbire la detrazione per quell’anno; così non vanno persi e si possono recuperare gli anni successivi.

Segnalo inoltre che recenti chiarimenti dell’agenzia hanno affrontato la detraibilità di temi nuovi: mesoterapia e di ozonoterapia, le prestazioni svolte da un “educatore professionale”, la procreazione medicalmente assistita, la crioconservazione degli embrioni, anche all’estero e le spese per la dermopigmentazione.

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